Art. 9.
(Igiene personale).

      1. È assicurato ai detenuti e agli internati il diritto all'uso quotidiano di servizio igienico, lavabo, doccia e, negli istituti o sezioni femminili, di bidet, con acqua corrente calda e fredda, nonché alla disponibilità di quanto necessario alla cura e alla pulizia della persona. Le apparecchiature igieniche indicate sono collocate in un locale separato, accessorio e comunicante con la camera di pernottamento e liberamente accessibile dalla stessa. Nelle camere a più posti, il servizio igienico è collocato in un apposito spazio separato dalle altre apparecchiature necessarie alla cura e alla pulizia della persona.
      2. In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.
      3. Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie accertate dal sanitario.
      4. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono, inoltre, essere

 

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collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.